La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente in materia di tutela e sostegno alla maternità. Si prevede un aumento dell’indennità spettante al lavoratore/trice, che si astiene dal lavoro in seguito alla fruizione del congedo di maternità o paternità in base a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 32 e seguenti. La disposizione ha previsto di innalzare strutturalmente la % dell’indennità spettante all’80% della retribuzione per l’intero periodo di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, ma solo fino al sesto anno di vita del bambino.
Sintesi congedo parentale D.Lgs. 151/2001 art. 32 e modifiche 2023/2024
Il D.L 151/2001 art. 32 stabilisce che per ogni figlio, fino al compimento del 12° anno di età, ciascun genitore ha il “diritto” di assentarsi dal lavoro, per un periodo complessivo di 10 mesi da usufruire nella seguente misura:
- Alla lavoratrice madre, dopo l’astensione obbligatoria, spetta un periodo che può essere a sua discrezione, continuativa e o frazionata, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- Al padre lavoratore dalla nascita del figlio, un periodo non superiore a 6 mesi, con la possibilità di elevare a 7 mesi solo nel caso in cui lo stesso eserciti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a mesi 3. In questa ipotesi il limite di 10 mesi per entrambi i genitori verrebbe aumentato a 11 mesi;
- Nel caso ci sia solo un genitore o ne venga disposto l’affidamento esclusivo del figlio, sempre per un periodo continuativo o frazionato, spetterebbe un periodo complessivo di 11 mesi.
Legge Bilancio 2023
Con l’art. 2 del D.Lgs. 105/22 viene riscritto l’art. 34 del D.lgs. 151/2001 dove viene prevista una indennità del 30% della retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro post astensione obbligatoria, nella misura massima di 3 mesi per ciascun genitore e alternativamente per ulteriori 3 mesi fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio. La modifica apportata ha riguardato l’elevazione dell’età del figlio passata a 12 anni rispetto ai 6 prevista dalla precedente normativa.
La Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 dispone che per una sola mensilità l’indennità spettante viene innalzata dal 30% al 80% della retribuzione. Il congedo parentale deve essere richiesto entro il sesto anno di vita del figlio o in caso di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione e o affidamento. La condizione per l’innalzamento della % della retribuzione è riconosciuta solo nel caso in cui il congedo obbligatorio si sia concluso dopo il 31 dicembre 2022.
Legge Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 213/2023 art. 1 ha disposto per i soli genitori che terminano il congedo di maternità obbligatorio o di paternità dopo il 31 dicembre 2023:
- un mese di congedo indennizzato nella misura del 80% della retribuzione. Alternativamente fra i 2 genitori, ma come requisito rimane l’età del figlio che non deve superare i 6 (sei) anni di vita;
- un ulteriore mese di congedo indennizzato nella misura del 60% della retribuzione. Alternativamente fra i 2 genitori, ma come requisito rimane l’età del figlio che non deve superare i 6 (sei) anni di vita eccezionalmente elevato all’80% della retribuzione solo per l’anno 2024;
- un periodo indennizzato nella misura del 30% della retribuzione, fino al 12° (dodicesimo) anno di vita del figlio.
Legge Bilancio 2025 modifiche
La manovra del 2025 prevede un intervento sui congedi parentali che ha come obiettivo quello di aumentare in misura strutturale la percentuale dell’80% della retribuzione per la durata di 3 mesi 3 in alternativa tra i genitori. Si mantiene sempre il requisito anagrafico del figlio/a cioè fino a 6 anni di vita. Resta confermato invece che l’indennità rimarrà al 30% della retribuzione per i genitori che hanno figli di età superiore a 6 anni di vita. Le disposizioni oggetto di modifica e trova applicazione nei riguardi dei lavoratori che termineranno il periodo di congedo obbligatorio o di paternità successivamente alla data del 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024. Quindi a partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile beneficiare dell’80% della retribuzione per 3 mesi di congedo parentale.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata solo in modalità telematica, attraverso: il portale istituzionale, nella sezione “congedi, permessi e certificati”, oppure tramite gli Istituti di patronato.
SINTESI TRATTAMENTO ECONOMICO CONGEDO PARENTALI 2025
Congedo maternità/paternità concluso post 31/12/2023:
- periodo max di coppia 9/10 mesi figlio fino a 6 anni;
- 1° e 2° mese (madre/padre) indennità 80%;
- 3° mese (madre/padre) indennità 80% (periodo anno 2025);
- 3 mesi altro genitore (4 mesi se padre) indennità 30%. Il 4° mese indennizzato al padre solo nel caso in cui il reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione;
- 3 mesi alternativi indennità 30%;
- periodo max di coppia 9/10 mesi figlio fino a 12 anni;
- 3 mesi madre indennità al 30%;
- 3 mesi alternativi indennità al 30%;
- 3 mesi/4 mesi se padre indennità 30%, il 4° mese indennizzato al padre solo nel caso in cui il reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Autore dell’articolo: Paolo Grimaldi (Consulente in ambito giuslavorativo, Consulente SIASO)