tredicesima

Tredicesima mensilità

Nel mese dicembre in coincidenza con il periodo natalizio, viene corrisposta la mensilità aggiuntiva conosciuta come tredicesima mensilità la cui maturazione è in ratei mensili che maturano nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno.
Tale mensilità rientra in quelle che tecnicamente vengono definite “retribuzioni differite” perché erogata solo nel periodo successivo alla sua effettiva maturazione.
Contrariamente ad altre mensilità aggiuntive (ad esempio la quattordicesima mensilità) la mensilità della 13^ trova la sua fonte nel Decreto n. 1070/1960 del Presidente della Repubblica che l’ha resa obbligatoria a favore di tutti i lavoratori dipendenti.

CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITA’

La 13^ mensilità corrisponde in linea di massima ad una mensilità della retribuzione che spetta al lavoratore dipendente, riproporzionata qualora il rapporto di lavoro sia iniziato nel corso dell’anno o, se l’orario di lavoro risulta essere inferiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno (part/time per intenderci).
Come per tutti gli istituti contrattuali previsti nel CCNL, come ad esempio le ferie, i permessi orari ecc., la maturazione del singolo rateo si genera solo per frazioni di mese pari o superiore a 15 (quindici) giorni.
– Rapporto di lavoro regolare intero anno, al lavoratore matura la tredicesima per intero e l’importo sarà pari ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata;
– Rapporto di lavoro iniziato in corso di anno, quindi un periodo inferiore ai 12 mesi, il lavoratore maturerà una 13^ mensilità riproporzionata per quanti sono i mesi computabili dalla data di assunzione;
– Rapporto di lavoro part/time, l’importo della 13^ sarà riproporzionato in base alle ore effettive di lavoro previste nel contratto di assunzione, considerando anche le eventuali variazioni che si sono verificate nell’anno.
– Qualora nel corso dell’anno si siano verificate VARIAZIONI del rapporto di lavoro (ad esempio da part/time a full/time e viceversa) il calcolo della tredicesima mensilità sarà effettuato in misura proporzionale rispetto alla media della % complessiva, in pratica si sommeranno i ratei mensili nei periodi di lavoro con orario differente.

EVENTI CHE INCIDONO SULLA TREDICESIMA MENSILITA’

Esistono alcuni eventi che incidono negativamente sulla maturazione della 13^ sospendendone la maturazione e che di seguito si elencano:
– congedi di malattia bimbo;
– aspettativa non retribuita;
– sciopero;
– assenze ingiustificate;
– periodi di sospensione dal lavoro per provvedimenti disciplinari.
Diversamente non incidono sul calcolo della tredicesima mensilità eventi retribuiti come la malattia, infortunio, astensione obbligatoria, paternità, congedo matrimoniale, congedi parentali, allattamento, donazione sangue, ferie e permessi.

ELEMENTI RETRIBUTIVI

Concorrono alla formazione della 13^ gli elementi retributivi che hanno la caratteristica dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza che in sintesi sono di seguito elencati:
– Retribuzione contrattuale;
– Scatti di anzianità;
– Indennità di funzione;
– Superminimi individuali e / o collettivi.
Non rientrano invece nel calcolo:
– I compensi per lavoro straordinario e/o supplementare;
– Indennità per lavoro notturno o festivo;
– Indennità di trasferte e rimborsi forfettari;
– Premi di produttività.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

L’esonero contributivo (cuneo fiscale) sui contributi Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS) che era previsto nel 2023 dalla Legge 213/2023, non trova applicazione nel 2024, quindi la trattenuta contributiva carico lavoratore sarà intera.
La tredicesima mensilità è assoggettata interamente all’imponibile fiscale, poiché sulla stessa non viene applicata la detrazione fiscale per lavoro dipendente o carichi familiari di conseguenza la % IRPEF incide in pieno sulla stessa.

EROGAZIONE BONUS NATALE

La novità per l’anno 2024 è rappresentata dalla erogazione all’interno della 13^ del Bonus Natale di € 100,00 che sarà concessa al lavoratore avente diritto. Necessario compilare l’autocertificazione con la quale si certifica la sussistenza di specifici requisiti reddituali e familiari come previsto dal DL 113/2024 e DL 167/2024.

Autore dell’articolo: Paolo Grimaldi  (Consulente in ambito giuslavorativo, Consulente SIASO)

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