Risoluzione per assenze

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Le dimissioni per fatti concludenti derivanti da assenze ingiustificate del prestatore di lavoro sono le novità previste nell’art. 19 della legge 203/2024 che ha come obiettivo quello di arginare il fenomeno delle assenze strategiche, che costringono il datore di lavoro ad attivare la procedura disciplinare (art. 7 legge 300/70) per arrivare al licenziamento disciplinare. Nell’art. 19 con riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata che si protrae oltre il termine previsto dal ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che si necessario applicare la disciplina delle dimissioni telematiche.

E’ opportuno ricordare le disposizioni previste nell’art. 26 del D. Lgs 151/2015 che al fine di arginare l’annosa questione delle dimissioni in “bianco”  ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura telematica a cura del lavoratore  sia delle dimissioni, che della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, pena l’inefficacia delle stesse,  attraverso il portale del Ministero del Lavoro.

Conseguenza di questa norma che tutela il lavoratore , ha  purtroppo generato un sistema molto sfruttato negli ultimi tempi a vantaggio degli stessi lavoratori che, maturando l’idea di lasciare il posto di lavoro, in alternativa alle “dimissioni”  che non danno diritto alla percezione della NASPI,  ricorrono  al loro licenziamento, attraverso “l’assenza ingiustificata”  che essendo contestata dal datore di lavoro ricorrendo alle procedure disciplinari previste dal CCNL applicato, generano la sanzione del licenziamento, con il conseguente diritto alla NASPI.

Al fine di evitare questo sistema elusivo, l’art.19 del Collegato del Lavoro ha introdotto una novella a quanto regolato dall’art. 26 del D.LGS 151/2015, dove si precisa che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal CCNL o in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni , il datore deve darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente utilizzando la modulistica presente sul relativo sito INL, che a sua volta verifica la veridicità della stessa comunicazione.

Con riguardo la questione inerente il conteggio delle giornate utili (15 giorni) per l’attuazione delle dimissioni per fatti concludenti, se sono giornate di calendario o di effettivo lavoro, poiché ad oggi non vi è una disposizione da parte del legislatore, si devono considerare necessariamente i giorni lavorabili   come logica di fatto che nelle giornate di calendario in cui non vi è richiesta prestazione lavorativa non si crea “assenza” .

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una nota pubblicata il 22 gennaio c.a. ha fornito le istruzioni circa le modalità che il datore di lavoro deve seguire per la comunicazione del modello dimissioni volontarie per assenze ingiustificate da inviare tramite pec. Nella comunicazione si dovranno riportare tutte le informazioni di cui è a conoscenza il datore del lavoro relative al dipendente. Sulla base di tale comunicazione l’ITL avvia una verifica, riservandosi la possibilità di contattare sia il lavoratore interessato che altro personale dell’azienda che possano fornire informazioni utili per accertare le assenze e la loro natura. Questa verifica verrà effettuata entro 30 giorni della ricezione della comunicazione inviata dal datore di lavoro. Sulla base del perdurare dell’assenza ingiustificata e della comunicazione inviata dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni volontarie   con conseguente perdita del diritto alle tutele previste per legge in caso di licenziamento.

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